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DECRETO 29 luglio 2008, n. 146
Regolamento di attuazione dell'articolo 65
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante il codice della nautica da diporto
(GU n. 222 del 22-9-2008 - Suppl. Ordinario n. 223)
Capo
III
Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come
unità
appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo
Art. 90
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per
le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo,
oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e
alle dotazioni di sicurezza indicati nell’allegato V,
devono avere a bordo le seguenti dotazioni
supplementari:
a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque
subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata
di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di
una luce subacquea stroboscopica;
b) in caso di immersioni che prevedono soste di
decompressione obbligate, in sostituzione della bombola
di riserva di cui alla lettera a), È richiesta una
stazione di decompressione. La stazione è dotata di un
sistema di erogazione di gas respirabile in grado di
garantire l’esecuzione delle ultime due tappe di
decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo
di immersione;
c) un’unità per la somministrazione di ossigeno con
caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella
A allegata al decreto del Ministero della sanità 25
maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione,
indipendentemente dalla navigazione effettivamente
svolta;
e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF),
anche portatile, indipendentemente dalla navigazione
effettivamente svolta.
2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo
richiedono la presenza di una persona abilitata al primo
soccorso subacqueo.
Art. 91
Segnalazione
1. Il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi
con il galleggiante di cui all’articolo 130 del decreto
del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al
comma 1 del presente articolo È costituito da una luce
lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad
una distanza non inferiore a trecento metri.
3. In caso di più subacquei in immersione, È sufficiente
un solo segnale. Ogni subacqueo È dotato di un pedagno o
pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile
e munito di sagola di almeno cinque metri, da
utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di
separazione dal gruppo.
4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di
cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in
transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore
ai cento metri dai segnali di posizionamento del
subacqueo.
ADISUB ha avuto un importante ruolo durante i lavori
preparatori del nuovo codice di sicurezza, in quanto è
riuscito ad eliminare o semplificare richieste alle
quale sarebbe stato troppo difficile adeguarsi. In più,
grazie al lavoro di ADISUB, questo codice ha dettato
importanti chiarificazioni su alcuni punti controversi,
quali la segnalazione del subacqueo in immersione
notturna e l'obbligo di una sola boa per un gruppo di
subacquei.
Inoltre ADISUB, successivamente alla pubblicazione del
regolamento di sicurezza, ha inviato una serie di
quesiti al Comando Centrale delle Capitanerie per
chiarire alcuni punti controversi, sostenendo:
1) l'esenzione dall'iscrizione in appositi registri dei
natanti utilizzati dai centri di immersione ed
addestramento;
2) la non applicabilità delle norme di sicurezza sopra
riportate ai privati;
3) che la persona abilitata al primo soccorso subacqueo non deve essere
obbligatoriamente in possesso di un brevetto subacqueo,
ma che deve solo avere ricevuto un idoneo addestramento
al primo soccorso ed alla gestione dei possibili
incidenti da immersione.
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LEGGERE IL QUESITO
DI ADISUB
Il Comando Centrale delle Capitanerie, nel trasmettere
il quesito al competente ufficio del Ministero dei
Trasporti, concordava in pieno sulla linea di ADISUB.
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DEL COMANDO CENTRALE DELLE CAPITANERIE
Il Ministero dei Trasporti, ricevuto il quesito di
ADISUB, ugualmente concordava in pieno sulla linea di
ADISUB e formalizzando la relativa risposta, invitava il
Comando Centrale delle Capitanerie a divulgare questa
impostazione ai Comandi Periferici delle Capitanerie,
alle forze di Polizia operanti nelle acque marittime ed
interne ed a tutti gli altri organi interessati.
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RISPOSTA DEL MINISTERO AL QUESITO DI ADISUB
Il Comando Centrale delle Capitanerie, ricevuta la
risposta del Ministero, inviava a tutti gli interessati
questa risposta, che eviterà l'irrogazione di sanzioni a
subacquei e centri di immersione e di addestramento
derivanti da erronee interpretazioni delle norme in
vigore, che a quanto pare già erano stata emanate da
alcuni organi. Inoltre ADISUB, incluso fra i destinatari
della circolare del Comando Centrale delle Capitanerie,
vede ufficialmente riconosciuto, sia a livello nazionale
che a livello locale, il proprio ruolo di rappresentante
delle maggiori organizzazioni didattiche subacquee
attive in Italia nonché degli interessi dei subacquei, centri
di immersione e scuole.
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CIRCOLARE COMPLETA DEL COMANDO DELLE CAPITANERIE
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RESOCONTO DELLA CONFERENZA TENUTA DURANTE L'EUDI 2009
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PERVENUTI DOPO LA CONFERENZA
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