Statuto A.DI.SUB

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA

Art. 1 -  Costituzione e denominazione
È costituita l'Associazione denominata: «A.DI.SUB Associazione Didattiche Subacquee», in breve: «A.DI.SUB».
Art. 2 - Sede
L'Associazione ha sede in piazza 5 giornate 1, 20129 Milano, presso lo studio dell’avvocato Aldo Cimino. Il Consiglio Direttivo può istituire filiali, rappresentanze, delegazioni, uffici e sedi secondarie sia in Italia che all'Estero.
L'Assemblea dei Soci, a maggioranza qualificata, può deliberare il trasferimento delle sede Sociale altrove, purché in Italia.
Art. 3 - Scopo Sociale
L'Associazione è apolitica, aconfessionale, non ha natura commerciale e non persegue alcun fine di lucro, tuttavia essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.
Scopo principale e generale dell'Associazione è quello di rappresentare ad ogni livello e nei confronti di chiunque, sviluppandone l'affermazione e tutelandone gli interessi, in particolare nei rapporti con le Autorità Istituzionali quali Comuni, Province, Regioni, Ministeri, Parlamento e ogni Ente interessato al settore presentandosi come associazione di categoria propositiva e di riferimento, le seguenti categorie di operatori, costituiti dalle organizzazioni operanti in Italia, in qualunque forma strutturate e anche se con sede all'estero e/o di diritto estero:
- organizzazioni che operano nel settore della didattica subacquea e sono definite come «Agenzie Didattiche di Certificazione», occupandosi professionalmente della formazione, distribuzione, diffusione e divulgazione di norme tecniche, di materiali didattici, di metodi e di programmi di insegnamento e addestramento all'attività subacquea ricreativa e sportiva a tutti i livelli, compresi quelli professionali di Istruttore, aiuto Istruttore e Guida Subacquea, nonché del rilascio, tramite Istruttori qualificati da esse stesse specificamente abilitati e autorizzati, di brevetti e di certificati di attestazione del livello di capacità conseguito dagli allievi;
-     organizzazioni, diverse dalle Agenzie Didattiche di Certificazione, che in qualsiasi modo contribuiscono alla divulgazione delle attività subacquee attraverso la formazione e/o la ricerca scientifica e/o ambientale nell'ambito subacqueo, e quelle che operano in campi didattici, culturali, tecnici o scientifici in qualsiasi modo connessi con le attività subacquee ricreative e sportive e che possono essere di supporto alle attività delle Agenzie Didattiche di Certificazione.
Nell'ambito di tale scopo generale, l'Associazione, in particolare:
a) coordina, tutela e promuove gli interessi delle categorie e dei settori di attività in cui operano i Soci;
b)    adotta e promuove in tutta la comunità subacquea, impegnando i Soci alla loro osservanza, le norme tecniche uniformi, definite «standard», predisposte da RSTC EUROPE, considerata come la organizzazione più qualificata a livello internazionale nello sviluppo degli standard minimi di addestramento e di sicurezza nelle attività subacquee ricreative e sportive, e che costituisce un riconosciuto e affidabile riferimento in materia regolamentare nelle attività dette;
c)    favorisce e promuove iniziative a tutela diretta dell'ambiente marino, in cui si svolgono le attività subacquee ricreative e sportive;
d)    cura gli interessi dei Soci, e in particolare quelli di tutta la categoria delle Agenzie Didattiche di Certificazione, presso le istituzioni nazionali e comunitarie che si occupano del settore o che in qualsiasi modo interferiscono con esso;
e) favorisce e promuove iniziative di pubbliche relazioni atte a rappresentare, nei limiti e per gli scopi del presente Statuto, i Soci nei rapporti con gli interlocutori esterni, siano essi pubblici che privati, nazionali e/o comunitari;
f)    rappresenta i Soci di fronte alle istituzioni nazionali e comunitarie, tutelandone gli interessi sia dal punto di vista legislativo che economico e produttivo, stimolando l'azione di sviluppo e proposta alle istituzioni demandate, con particolare riguardo al comparto turistico ed ambientale;
g)    stipula accordi di carattere generale, sia a livello nazionale che comunitario, a favore e nell'interesse dei Soci;
h)    fornisce ai Soci consulenza e informazione diretta su problemi sia specifici che generali, e quegli altri servizi e utilità che vengono stabiliti nel tempo dagli organi dell'Associazione;
i)    organizza e promuove studi di settore, ricerche, seminari, convegni, dibattiti ed altre iniziative di rilevanza su temi di generale interesse per la categoria rappresentata;
j) promuove, organizza e partecipa a fiere e manifestazioni dedicate o idonee a rappresentare il settore subacqueo in genere, anche se inserito o connesso con altri settori quali quelli dell'industria, dei viaggi e del turismo;
k)    collabora con ogni ente privato o pubblico alla formazione, allo sviluppo e alla diffusione in Italia delle norme e regolamenti, a qualsiasi livello, che in qualsiasi modo possano riguardare l'attività subacquea ricreativa e sportiva, la sua pratica, l'addestramento al suo esercizio, la qualificazione dei soggetti autorizzati ad insegnarla e a svolgere attività di organizzazione e guida di immersioni ed escursioni subacquee, in particolare supportando e diffondendo gli «standard « relativi alle certificazioni ISO ed EN in materia di attività subacquea ricreativa e tecnica;
l)    formula proposte e fornisce pareri e consulenze tecniche specifiche, anche ad enti pubblici e privati, su qualsiasi materia od argomento che possa coinvolgere gli interessi dei Soci ad una corretta e sana regolamentazione delle attività subacquee ricreative e sportive;
m)    organizza ricerche e studi sulle tecniche e sulla fisiologia delle immersioni, nonché sull'ambiente subacqueo, a scopo scientifico e divulgativo, nell'ambito degli scopi del presente Statuto;
n)    promuove iniziative ed attività nel campo dell'insegnamento e della pratica delle attività subacquee ricreative con autorespiratore ad aria e miscele di gas, del nuoto con attrezzatura subacquea leggera, del salvamento, del primo soccorso, della salvaguardia della vita dell'uomo in ambiente acquatico, della tutela e difesa dell'ambiente;
o)    cura la produzione e distribuzione di testi, pubblicazioni, stampati, supporti didattici e promozionali e materiale divulgativo in genere utile ai Soci per lo svolgimento della loro attività e per la corretta conoscenza da parte dei Soci stessi, e dei terzi, delle attività svolte dall'Associazione;
p)    favorisce l'arricchimento del patrimonio professionale, culturale, tecnico, scientifico e sportivo dei Soci;
q)    collabora, per le finalità di cui al presente Statuto, con altre associazioni che abbiano le medesima finalità e con enti ed organizzazioni scientifiche, tecniche, mediche, naturalistiche, ecologiche e di protezione ambientale.
L'Associazione, su delibera dell'Assemblea dei Soci può aderire ad altre Associazioni, Federazioni, od Organizzazioni nazionali ed internazionali che abbiano per scopo la tutela degli interessi generali delle categorie rappresentate, anche in via indiretta, e delle attività subacquee ricreative e sportive in genere. Può anche aderire, su delibera del Consiglio  Direttivo, ad Organizzazioni nazionali o internazionali che si occupino di problemi economici, tecnici e laburistici che comunque possano interessare le categorie rappresentate.
Art. 4 - Durata
La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata.

SOCI 

Art. 5 - Soci
Sono Soci dell'Associazione esclusivamente i soggetti che operano nei settori di attività  descritti nel precedente articolo 3, e si distinguono in:
a)    Agenzie Didattiche di Certificazione che sono anche membri di RSTC Europe.
b)    Agenzie Didattiche di Certificazione che non sono anche membri di RSTC Europe, purché rispettino nella loro attività gli standard minimi imposti da RSTC Europe o siano certificati ISO od EN.
c) Tutti gli altri soggetti, anche diversi dalle Agenzie Didattiche di Certificazione, previsti nell'articolo 3.
I Soci possono:
-  essere Imprese individuali o società, fornite di personalità giuridica e non, associazioni,  fondazioni ed altri enti, riconosciuti e non;
- avere sede sia in Italia che all'estero;
- avere o meno fini di lucro.
Non possono essere Soci le Agenzie Didattiche di Certificazione che non rispettano gli «standard» minimi imposti da RSTC Europe o non sono almeno certificati ISO od EN, e le persone fisiche a titolo personale.
Sono Soci tutti i soggetti suddetti che, possedendone i requisiti e previa delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, siano iscritti nel libro Soci e siano in regola con la quota associativa.
Lo status di Socio non è trasmissibile.
Art. 6 - Modalità di iscrizione
L'iscrizione avviene mediante presentazione di una domanda redatta su apposito modulo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'aspirante socio con la quale quest'ultimo dichiara di accettare le norme statutarie e l'eventuale Regolamento dell'Associazione.
Nella domanda l'aspirante socio deve espressamente indicare le persone designate a rappresentarlo nell'Associazione. I rappresentanti degli aspiranti soci devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale e devono avere i poteri per rappresentare validamente la volontà dell'aspirante socio.
Alla domanda devono essere allegati i documenti che saranno ritenuti necessari per la corretta individuazione dell'aspirante socio e dei suoi rappresentanti, e per la verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione allo status di socio.
Gli aspiranti soci devono altresì assicurare di svolgere le loro attività nel rispetto delle leggi e/o regolamenti di tempo in tempo vigenti riferibili al settore subacqueo. Se Agenzie Didattiche di Certificazione, i loro standard minimi di insegnamento devono uguagliare o superare quelli imposti da RSTC Europe, oppure certificati conformi alle norme EN od ISO in materia.
La domanda di iscrizione, corredata dai documenti e dalle dichiarazioni richieste, viene valutata da parte del Consiglio Direttivo, che delibera sul suo accoglimento.
La delibera positiva del Consiglio Direttivo comporta il diritto dell'aspirante socio  ad essere iscritto nel libro Soci e il suo obbligo al versamento delle somme previste a suo carico. Sino al versamento integrale di tali somme l'iscrizione resterà sospesa, unitamente alla qualifica di Socio.
La delibera negativa dovrà essere adeguatamente motivata e contro di essa l'aspirante socio  non ammesso può ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera, all'Assemblea dei Soci che deciderà definitivamente a maggioranza qualificata.
Art. 7 - Rinnovi
Il Socio iscritto ha l'obbligo di corrispondere all'Associazione la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ogni anno e che vale per tutto l'anno in corso, o frazione di esso, e partecipa all'attività della Associazione per l'anno in corso o frazione di esso.
L'iscrizione si rinnova automaticamente al 31 dicembre di ogni anno, in mancanza di disdetta o altra causa di cessazione del rapporto associativo, e il Socio ha l'obbligo di pagare, entro tale data, la quota per il nuovo anno, ma la sua qualifica di Socio e tutti i diritti inerenti restano sospesi in caso di morosità protratta oltre il mese di Gennaio di ogni anno, salvo l'obbligo del pagamento della quota scaduta.
Art. 8 - Diritti e doveri dei Soci
I Soci hanno diritto di ricevere i servizi e le prestazioni previste e predisposte dall'Associazione per i Soci.
I Soci hanno diritto di informazione e controllo sulle attività dell'Associazione, e a tale fine hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione, previa comunicazione al Consiglio Direttivo.
Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto di voto.
Ogni Socio ha il dovere di rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti, nonché di agire con correttezza, buona fede, onestà.
Qualora l'Associazione dovesse aderire ad un ente nazionale federativo, il Socio ha l'obbligo di attenersi anche ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al sistema confederale. L'Associazione dal canto suo si impegna a promuovere l'eventuale completo inquadramento degli associati nelle componenti territoriali del sistema confederale.
Art. 9 - Sanzioni
I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni, da parte del Consiglio Direttivo:
a)  sospensione del diritto di partecipare all'Assemblea;
b) decadenza dei loro rappresentanti che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
c)  sospensione dell'elettorato attivo e passivo;
d)  sospensione dell'erogazione dei servizi associativi.
Le sanzioni saranno applicate in alternativa o anche cumulativamente in relazione alla gravità dell'inadempimento.
E' ammesso il ricorso all'Assemblea da parte del Socio che ha subito la sanzione, entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento. La pendenza del ricorso non ha effetto sospensivo. 
Art. 10 - Perdita della qualifica di Socio
I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
a) dimissioni volontarie: il Socio può disdire la propria adesione a mezzo raccomandata a.r. o PEC da inviare al Consiglio Direttivo, presso la sede legale dell'Associazione, almeno 60 giorni prima di ogni scadenza annuale; la disdetta ha comunque decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo all'invio;
b) esclusione per morosità: decorsi 31 giorni dalla scadenza del termine previsto per il versamento della quota associativa annuale, salva la sua sospensione da tutti i suoi diritti di Socio (compreso quello di voto) e il suo obbligo di versare la quota per l'anno in corso, il Socio moroso può essere escluso dalla Associazione con delibera del Consiglio Direttivo; in questo caso, il Socio  escluso può essere riammesso solo dietro presentazione di una nuova domanda di iscrizione;
c)    esclusione per inadempienza agli obblighi statutari: il Consiglio Direttivo esclude il  Socio nei confronti del quale sia stata accertata, nell'esercizio della sua attività, la ripetuta violazione o inosservanza degli standard di RSTC Europe o di qualunque altro obbligo statutario; la delibera di esclusione diviene definitiva se non è impugnata, entro 15 giorni dalla sua notifica, con ricorso all'Assemblea che decide definitivamente; il Socio che dimostri di aver rimediato alla inadempienza può essere riammesso con delibera del Consiglio Direttivo confermata dall'Assemblea di Soci;
d)    radiazione: il Consiglio Direttivo può emettere delibera di radiazione nei confronti del Socio che:
- commetta azioni contrarie allo scopo Sociale o con esso incompatibili;
- compia atti di qualunque genere, all'interno o all'esterno dell'Associazione,  che siano riprovevoli, disonorevoli o scorretti;
- ostacoli, in qualunque modo, il buon andamento delle attività Sociali.
La delibera di radiazione assunta dal Consiglio Direttivo comporta la immediata sospensione del Socio radiato da ogni suo diritto nell'ambito della Associazione, ma per divenire definitiva essa deve essere ratificata dall'Assemblea in una seduta nella quale sia specificamente convocato il Socio interessato e l'argomento sia esposto all'ordine del giorno. L'Assemblea procederà in contraddittorio con l'interessato, salvo il caso in cui questo non si presenti, ad una disamina degli addebiti e delibererà sulla ratifica del provvedimento di radiazione o sulla sua revoca. In quest'ultimo caso il Socio sarà immediatamente riammesso in tutti i suoi diritti.
Il Socio definitivamente radiato non può essere più ammesso, salvo qualora nel suo organico sia sostituito il soggetto fisico che si è reso responsabile dei fatti che hanno determinato la sua radiazione e previa nuova domanda di iscrizione, parere positivo del Consiglio Direttivo e delibera di riammissione da parte dell'Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata.
I Soci receduti, esclusi o radiati, che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.



ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Organi
Gli organi Sociali sono:
-     l'Assemblea dei Soci (con funzioni decisionali);
-     il Presidente (con funzioni direttive)
-     il Consiglio Direttivo (eventuale, con funzioni gestionali ed esecutive)
-  il Collegio dei Revisori (eventuale, con funzioni di controllo)

Assemblea

Art. 12 - Composizione e Funzionamento
L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutti i Soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento delle quote dovute. Essa, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.
L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in territorio nazionale. E' presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in sua assenza e gradatamente, da un Consigliere o altro Socio nominato tra i presenti.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, anche non Socio, per la redazione del verbale e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori fra i Soci.
Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio, scelto dal Consiglio stesso.
Art. 13 - Convocazioni
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Presidente, o, in caso di impedimento, da un Consigliere, e deve avvenire almeno quindici giorni prima della riunione mediante comunicazione ai Soci a mezzo posta, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica o altro mezzo purché sia possibile verificarne la effettiva ricezione da parte del destinatario.
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, entro 2 (due) mesi dalla fine di ciascun esercizio (31 dicembre di ciascun anno) e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata se lo richiedono almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio o almeno un terzo dei Soci in regola, con precisazione dell'ordine del giorno richiesto e degli argomenti da trattare e su cui deliberare.
Art. 14 - Diritti di partecipazione
Possono prendere parte all'Assemblea i soli Soci in regola con il versamento della quota associativa annua.
I Soci partecipano all'Assemblea nella persona fisica di chi legalmente li rappresenta nei rapporti con i terzi, ovvero per delega da parte di tale soggetto a un terzo, persona fisica, o ad altro Socio. In tale ultimo caso il legale rappresentante del Socio delegato, o la persona da quest'ultimo delegata, rappresenta anche il Socio delegante. Ogni Socio non può però rappresentare in Assemblea, personalmente o a mezzo del suo delegato, più di un altro Socio.
Le deleghe non possono essere conferite a Soci che siano anche componenti del Collegio dei Revisori, laddove questi fossero stati nominati.
Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la validità delle convocazioni, delle deleghe e della costituzione dell'Assemblea, nonché la regolarità e legittimità delle sue delibere.
Art. 15 - Quorum costitutivo e deliberativo
L' assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci in regola. Essa delibera, di norma, a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui sia espressamente richiesta dallo Statuto una maggioranza qualificata, nel qual caso la maggioranza è sempre dei due terzi dei Soci in regola.
L'Assemblea delibera sulla approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale presentato dal Consiglio Direttivo, sulla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo, e su ogni questione che il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei Soci sottoponga al suo esame. Inoltre determina le direttive di carattere generale per il raggiungimento degli scopi statutari, e conferma la riammissione di un Socio escluso per inadempienza agli obblighi statutari. 
In ogni caso, occorre una maggioranza qualificata, con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci in regola, per le seguenti deliberazioni:
-  modificazioni statutarie;
-     scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio Sociale;
-     decisioni sul ricorso degli aspiranti soci la cui domanda sia stata respinta dal Consiglio Direttivo;
-     decisione di riammissione di un Socio radiato;
-     trasferimento della sede sociale.
Ogni Socio ha diritto ad un voto.
Non sono ammessi voti per corrispondenza.
E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Presidente e Consiglio Direttivo

Art. 16 - Il Presidente
Il Presidente rappresenta l'Associazione. Esso viene eletto dai componenti il Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso, nella prima riunione di insediamento. Se il Consiglio Direttivo non viene costituito perché il numero dei soci è inferiore a 10, l’elezione del Presidente viene effettuata direttamente dall’Assemblea dei soci.
La carica ha durata biennale ed il Presidente uscente può essere rieletto senza limiti di durata; la relativa elezione avviene nell’Assemblea di approvazione del bilancio. Il Presidente può dare procure per il compimento di atti o categorie di atti anche a terzi.
Sono attribuzioni del Presidente:
a)    la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e dei Soci, con facoltà di stipulare atti in nome dell'Associazione e di agire e di resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti;
b)    l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo le decisioni prese e gli atti compiuti alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione.
Il Presidente può, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, affidare anche a terzi l'espletamento di specifici mandati.
Art. 17 - I Membri del Consiglio Direttivo e le Delibere Consiliari
Il Consiglio Direttivo deve essere costituito quando il numero dei soci raggiunge le 10 unità ed è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea. Nel caso in cui il numero dei soci sia inferiore a 10, le competenze deliberative del Consiglio Direttivo vengono esercitate dall’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo, qualora costituito, nomina tra i suoi membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Quest'ultima carica può essere cumulata con quella del Presidente o del Segretario. Il membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di iscrizione all’associazione eserciterà altresì le mansioni di vice presidente, con unica mansione la sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento. Nel caso in cui più membri hanno la stessa anzianità di iscrizione all'associazione, assumerà la qualifica di vice presidente quello che fra di loro è più anziano di età.
Qualora il Consiglio Direttivo non venga costituito, le attività relative alla predisposizione degli atti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci, nonché all’esecuzione delle delibere dell’Assemblea, vengono svolte dal Presidente, Segretario e dal Tesoriere (se persona diversa dal Segretario). 
In questo caso la carica di vice presidente viene assunta dal membro più anziano dell’assemblea dei soci, designato secondo le modalità precedentemente indicate per la nomina nell’ambito del Consiglio Direttivo.
Tutti gli incarichi Sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.
Ai componenti il Consiglio Direttivo spetta però il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Le deliberazioni del consiglio vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di Consigliere svolta.
Art. 18 - Nomina dei membri del Consiglio Direttivo
I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti esclusivamente tra i Soci che siano anche membri di RSTC Europe (art. 5a).
I Consiglieri durano in carica per un anno e sono rieleggibili senza limiti di durata.
Tutti i Soci Consiglieri partecipano al Consiglio in persona del loro legale rappresentante, o di altro soggetto specificamente delegato dal legale rappresentante, come indicato nell'art. 25.
Art. 19 - Cessazione dalla carica
Il Presidente e i Consiglieri possono essere revocati dalla carica dall'Assemblea, per giusta causa, da intendersi quale inadempimento ai doveri di lealtà e correttezza che incombono all'organo amministrativo.
Decadono dalla carica i membri del Consiglio che senza giustificato motivo non intervengano alle riunioni consiliari per tre volte consecutive.
Nel caso in cui per dimissioni o per qualsiasi altra ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per la sostituzione. E' ammessa la cooptazione.
Art. 20 - Convocazione del Consiglio Direttivo e Riunioni
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale a cura del Segretario.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con la medesima maggioranza dovranno essere approvate le deliberazioni del Consiglio.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono constatate con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che potrà essere anche persona estranea al Consiglio, oppure da tutti i Consiglieri presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano sia il Presidente sia il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.
Le decisioni del Consiglio Direttivo possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai Consiglieri devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Art. 21 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) nominare il Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
b)    sovraintendere allo svolgimento dell'attività dell'Associazione, curando il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea e specificare le direttive di massima dell'azione dell'Associazione;
c)    gestire l'Associazione nel rispetto degli scopi Sociali, predisponendo tutte le attività necessarie ed utili per il raggiungimento degli stessi;
d)    rappresentare i Soci di fronte alle istituzioni pubbliche e private;
e)    deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci;
f)    determinare le quote annuali associative;
g)    determinare le eventuali quote una tantum di prima iscrizione;
h)    deliberare la sospensione e la esclusione dei soci morosi o inadempienti agli obblighi statutari, come da Statuto;
i)    convocare le assemblee dei Soci, a termini di Statuto;
j)    redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
k)    adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci, a termini di Statuto;
l)    esprimere parere sulla riammissione dei Soci radiati;
m)    attuare le finalità previste dallo Statuto e le delibere dell'Assemblea;
n)    istituire filiali, uffici, rappresentanze, sezioni, delegazioni  e sedi secondarie in Italia o all'estero.
Art. 22 - Segretario e Tesoriere
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, conserva i libri sociali e i documenti e l'archivio dell'Associazione.
Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, con obbligo di rendiconto, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 23 - Il Collegio dei revisori contabili
E' facoltà dell'Assemblea dei Soci istituire il collegio dei revisori contabili, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea stessa, che nominerà anche il presidente.
Il collegio dei revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'Associazione e dal Consiglio Direttivo.
In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'Associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea per l'approvazione.
Il collegio dei revisori contabili rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 24 - Responsabilità
Per le obbligazioni contratte dagli organi dell'Associazione rispondono l'Associazione con il proprio patrimonio ed inoltre, in via solidale, coloro che hanno agito in nome e conto dell'Associazione stessa ex art. 38 del Codice civile.
Art. 25 - Disposizioni generali sulle cariche sociali.
Le cariche sociali sono riservate ai rappresentanti di Soci che siano anche membri di RSTC Europe, in regola con le quote associative e con gli altri obblighi statutari.
Per rappresentanti del Socio si intendono: il titolare o il legale rappresentante, quale risulta dal Registro Imprese o dall'atto costitutivo, ovvero un suo delegato, formalmente e stabilmente designato a tale fine specifico.   

Patrimonio Sociale,  Amministrazione e Bilancio

Art. 26 - Entrate
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
-  dalle quote Sociali di partecipazione annuali, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
- dalle quote di ammissione, eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo;
- dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- dalle somme e dai beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione;
- dai contributi di enti e associazioni;
- dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.
Art. 27 - Patrimonio
Il patrimonio Sociale è costituito:
-  dagli impianti, strumenti e attrezzature di proprietà dell'Associazione;
- dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, accantonate a riserva;
- da tutti gli eventuali beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione.
Il Patrimonio rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i Soci, che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima dello scioglimento, non possono avanzare pretese di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul patrimonio medesimo, la cui destinazione sarà comunque decisa dall'Assemblea che delibera lo scioglimento in conformità alle disposizioni del presente Statuto. In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Art. 28 - Amministrazione
L'amministrazione del Patrimonio sociale spetta al Consiglio Direttivo.
I prelievi di fondi per l'effettuazione delle spese richieste dall'attività sociale dovranno essere sottoscritti dal Presidente.
Art. 29 - Bilancio
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio costituito dal rendiconto finanziario ed economico dell'Associazione.
Il Bilancio, accompagnato da una breve relazione sulla gestione, nonché dalla relazione del collegio dei revisori, se nominati, dovrà essere inviato 30 gg prima dell'assemblea convocata per l'approvazione, a tutti gli associati.
Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre provvedere a predisporre ogni altra documentazione contabile che la legge ed i regolamenti di tempo in tempo renderanno necessari o che l'Assemblea dei Soci dovesse richiedere.
Art. 30 - Anno Sociale
L'anno Sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Ogni volta che in questo Statuto si parla di «anno» si intende l'anno sociale e l'esercizio finanziario dell'Associazione come definito nel presente articolo.
Art. 31 – Verbali e documenti contabili
La firma del Presidente e del Segretario nei verbali e bilanci può essere apposta anche in digitale (firma certificata da autorità abilitata). In questo caso i documenti verranno sempre stampati e inseriti nei registri dei verbali, mentre il file con la firma digitale verrà conservato in un servizio on-line di archiviazione intestato all’associazione, accessibile a tutti i soci.
Scioglimento dell'Associazione
Art. 32 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci in regola e con manifestazione di voto da esprimersi esclusivamente da parte del Socio in persona del suo legale rappresentante, escluso il voto per delega. Lo scioglimento può essere proposto dal Consiglio Direttivo oppure richiesto da un numero di Soci che rappresentino i 2/3 degli iscritti. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà anche in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale, che dovrà comunque essere destinato a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatte salve diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.

Foro  Competente

Art. 33 - Foro
Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione o alla esecuzione del presente Statuto, e/o tra i soci con riferimento alla applicazione delle clausole statutarie, è esclusivamente competente il Tribunale di Milano.

Rinvio alle Norme di Legge

Art. 34 - Rinvio
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile in materia
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